mercoledì 1 ottobre 2014

Scontrino fiscale equiparato alla ricevuta fiscale

Tornando sull'argomento spinoso dei tanti artigiani che consigliati dai loro commercialisti, credono che sono obbligati ad emettere la ricevuta fiscale e non possono installare un Registratore di Cassa, riporto di seguito un articolo estratto dal sito della Guardia di Finanza.



Scontrino/Ricevuta fiscale
(Art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - D.M. 30 marzo 1992)

La ricevuta e lo scontrino fiscale devono essere emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio artigiani) a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali.
Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori fiscali"; la ricevuta fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.

L'indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell'esatta natura del prodotto acquistato è facoltativa.

1 commento:

  1. Davvero interessante, farò leggere questo articolo al mio commercialista. Grazie per la tua professionalità.

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