Tornando sull'argomento spinoso dei tanti artigiani che consigliati dai loro commercialisti, credono che sono obbligati ad emettere la ricevuta fiscale e non possono installare un Registratore di Cassa, riporto di seguito un articolo estratto dal sito della Guardia di Finanza.
Scontrino/Ricevuta fiscale
(
Art. 22
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -
D.M. 30 marzo 1992)
La ricevuta e lo scontrino fiscale devono essere emessi dai commercianti
al minuto ed assimilati (ad esempio artigiani) a fronte di cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali.
Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati
"misuratori fiscali"; la ricevuta fiscale può essere emessa anche
avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.
L'indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell'esatta natura del prodotto acquistato è facoltativa.
Davvero interessante, farò leggere questo articolo al mio commercialista. Grazie per la tua professionalità.
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